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Verso una legge nazionale sui Cammini

Verso una legge nazionale sui Cammini

Dopo più di due anni di lavori, la 7a Commissione del Senato approva un disegno di legge per la promozione e valorizzazione dei Cammini d’Italia. Ai lavori hanno contribuito le associazioni che gestiscono molti cammini, esperti del settore e vari Ministeri. E ora cosa succederà?

Il 7 febbraio 2024 la 7a Commissione del Senato ha approvato il testo del disegno di legge n. 562 contenente le “Disposizioni per la promozione e valorizzazione dei Cammini d’Italia”. I lavori sul testo erano iniziati a ottobre del 2021, durante la legislatura precedente, e sono ripresi a febbraio del 2023 dopo qualche mese di pausa dovuti al rinnovo del Parlamento.

I lavori hanno visto, nelle loro varie fasi, il coinvolgimento di molte associazioni ed esperti, nonché di altre commissioni parlamentari, del Ministero del Turismo e del Ministero della Cultura.

Cosa dice il Disegno di Legge?

Definizione di Cammino

Il Disegno di Legge presenta 9 articoli che riguardano la strutturazione di una forma di governance per i Cammini. L’articolo 1 dà una definizione dei Cammini (comprensivi delle vie d’acqua fluviali e marine) quali “itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l’ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati”.

È una definizione interessante perché racchiude in sostanza lo spirito del turismo lento e itinerante, attento alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale diffuso, inteso nelle sue forme tangibili (beni artistici, monumenti, chiese, musei, …) e intangibili (specificità linguistiche, religiose, tradizioni enogastronomiche, …) e permette di distinguere con maggiore chiarezza i cammini dai sentieri, che danno invece maggiore attenzione agli aspetti più prettamente naturalistici e sportivi.

Perché una legge nazionale?

Nel comma 2 si definisce anche lo scopo del testo che mira ad assicurare la fruizione dei luoghi, garantendo standard di sicurezza, di accoglienza e accessibilità, la conoscenza degli itinerari in Italia e all’estero e la valorizzazione dei contenuti paesaggistici e culturali che li caratterizzano. Tuttavia, lo scopo del testo è anche definire una struttura di governance (la cabina di regia e il tavolo permanente) che possa fornire indirizzi e coordinamento a livello nazionale. Rispetto alle bozze precedenti, il testo è molto più snello e punta a strutturare un coordinamento che possa poi formulare proposte migliorative o amministrative per favorire lo sviluppo dei cammini d’Italia.

Una banca dati per i Cammini d’Italia

Nell’Articolo 2 si stabilisce che verrà istituita presso il Ministero del Turismo una banca dati dei Cammini d’Italia in cui saranno inseriti gli itinerari appartenenti a specifiche categorie e rispondenti a determinati standard. A differenza di simili iniziative intraprese nel passato, il disegno di legge prevede lo stanziamento di fondi che garantiscano la manutenzione della banca dati nel tempo.

Una cabina di regia

L’Articolo 3, invece si focalizza sull’istituzione presso il Ministero del Turismo di concerto con il Ministero della Cultura e in accordo con le Regioni e le Province autonome, di una cabina di regia che svolgerà alcuni compiti di coordinamento, primo fra i quali la definizione degli standard di qualità per il riconoscimento dei cammini come Cammini d’Italia, elemento fondamentale per strutturare il sistema dei cammini italiani come un’infrastruttura solida e omogenea. La cabina di regia si occuperà anche della programmazione dell’aggiornamento della banca dati e dello sviluppo e promozione dei cammini e del patrimonio culturale materiale e immateriale ad essi connesso.

Altri compiti importanti della cabina di regia riguarderanno il miglioramento dei collegamenti fra i cammini e la rete dei mezzi di pubblici trasporti (ferrovie, aeroporti, autobus, ecc.) favorendo intermodalità e accessibilità, l’attuazione di interventi di riqualificazione di immobili del patrimonio pubblico per predisporre servizi di accoglienza, assistenza ai camminatori e raccolta dati. Molto attesi anche gli interventi di sostegno alla creazione di strutture ricettive. Infine, dovrà anche occuparsi dell’implementazione di una segnaletica ufficiale e delle norme tecniche per la realizzazione e la manutenzione dei percorsi.

Un tavolo permanente

Accanto alla cabina di regia sarà istituito anche un tavolo permanente in cui saranno rappresentate le associazioni operanti nel settore, comprese quelle a tutela delle persone con disabilità, gli enti del Terzo Settore ed esperti della materia. Il lavoro del tavolo sarà finalizzato a far crescere i Cammini d’Italia come un sistema, avviando una pianificazione condivisa e il coordinamento delle attività, facilitando la nascita di reti di collaborazione e scambio di buone pratiche, ma anche diventando punto di partenza per l’elaborazione di nuove proposte di legge utili allo sviluppo dei cammini.

Il programma nazionale per lo sviluppo dei cammini d’Italia

La cabina di regia e il tavolo permanente elaboreranno quindi una strategia comune, un programma triennale in cui vengano indicati priorità e interventi per la promozione e la valorizzazione che dovranno poi essere attuati dalle amministrazioni secondo le proprie competenze territoriali con il coordinamento del Ministero del Turismo.

Lo stesso Ministero diventerà anche responsabile di avviare campagne di promozione dei cammini d’Italia, favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso.

E ora cosa succederà?

Ora il testo approvato dalla Commissione del Senato dovrà essere discusso alla Camera e, se verrà approvato senza alcuna modifica, potrà diventare legge ed essere sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica. In caso la Camera proponga delle modifiche – anche minime – queste dovranno tornare a essere discusse in Senato per poi ripassare nuovamente dalla Camera. Solo quando entrambi i rami del Parlamento avranno approvato esattamente lo stesso testo, questo potrà essere promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per poter entrare in vigore.

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